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Giudice Sportivo, le sanzioni dopo il turno di Coppa Italia: il comunicato

La Lega Pro ha reso note le decisioni da parte del Giudice Sportivo dopo il secondo turno della Coppa Italia di Lega Pro ( CLICCA QUI PER VEDERE TUTTI I GOL ). Di seguito, tutte le sanzioni a società e giocatori.

Giudice Sportivo, le ammende ai club

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 2, 3 e 4 Novembre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano. Premesso che, in occasione delle gare disputate nel corso del secondo Turno Eliminatorio di Coppa Italia, i sostenitori della Società CESENA, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S: – introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenza dannose; considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA’ 

AMMENDA

€ 1000 RIMINI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere nel settore loro riservato due petardi di forte intensità al 15° e al 27° minuto del secondo tempo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 1000 TURRIS A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Ospiti loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere nel recinto di gioco un petardo di forte intensità; B) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Ospiti loro riservato, consistiti nell’avere danneggiato alcuni seggiolini all’interno del Settore loro riservato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed, r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento se richiesto).

€ 800 CESENA per avere la metà circa dei suoi sostenitori presenti (ottocento circa) nel settore loro riservato intonato cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi della Squadra avversaria all’81° minuto, per un minuto circa, ed al termine della gara, per quindici secondi circa. 10/29 Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 800 CROTONE per avere per avere i suoi sostenitori, occupanti il Settore Curva Sud, nel numero di circa duecento: 1 – al 15° minuto del secondo tempo circa intonato cori incitanti alla violenza nei confronti di tifosi di una Squadra avversaria; 2 – al 18° e al 19° minuto del secondo tempo, intonato più volte cori offensivi verso le Forze dell’Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 500 JUVE STABIA per non avere assicurato l’erogazione dell’acqua calda negli spogliatoi al termine della gara. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r.c.c.). € 500 MANTOVA per avere alcuni dei suoi sostenitori posizionati in Tribuna Laterale, nel numero di una quindicina circa, intonato cori oltraggiosi e proferito frasi ingiuriose, all’11° minuto del primo tempo supplementare, durante tutto il percorso dal centrocampo all’ingresso nel tunnel che conduce agli spogliatoi, nei confronti di un calciatore della Squadra avversaria espulso. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti ed il numero esiguo degli autori del gesto (r. proc. fed., r.c.c.).

Cesena, squalificato Toscano

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA TOSCANO DOMENICO (CESENA) per avere, al 23° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

COLLABORATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ALESSANDRIA CARMINE (CESENA) per avere tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, mentre si trovava in panchina, dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, rivolgeva frasi e gesti minacciosi nei confronti dell’autore della rete e reiterava tale comportamento durante l’intervallo, con frasi minacciose rivolte allo stesso calciatore per il tramite di Dirigenti della squadra avversaria. 10/30 Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).

Giudice Sportivo, i giocatori sanzionati

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED EURO 500 DI AMMENDA

SORRENTINO DANIELE GIOVANNI (RENATE) A) per avere, all’11° minuto del secondo tempo supplementare, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto lo colpiva con la gamba tesa e con i tacchetti esposti con vigoria sproporzionata; B) per avere, immediatamente dopo e mentre usciva dal terreno di gioco, tenuto un comportamento non corretto, reagendo alle offese del pubblico mostrando verso di esso il dito medio. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la pericolosità e le modalità del fallo commesso e, dall’altra, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell’avversario (r. proc. fed., r.c.c.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA

MESSORI PIETRO (MANTOVA) per avere, al 34° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto lo colpiva con un calcio in scivolata all’altezza del ginocchio con vigoria sproporzionata. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell’avversario. FROSININI RUGGERO (PIACENZA) per avere, al 4° minuto del primo tempo regolamentare, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto lo colpiva con vigoria sproporzionata. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell’avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PANIZZI ERIK (MANTOVA) per avere, al 2° minuto del primo tempo supplementare, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro e degli avversari, in quanto a seguito della segnatura di una rete da parte della squadra avversaria pronunciava al loro indirizzo, epiteti irrispettosi. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 32, comma 1, lett. a), C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
BERMAN TAMIR (GIUGLIANO)
DE ROSA ROBERTO (GIUGLIANO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (II INFR)
LOMBARDI LUCA (ALESSANDRIA)
MARCUCCI ANDREA (AQUILA MONTEVARCHI)
KONTEK IVAN (CESENA)
GIANNOTTI PASQUALE (CROTONE)
RONDINELLA GENNY (GIUGLIANO)
MUHAREMOVIC TARIK (JUVENTUS NEXT GEN)
LA MESTA DAVIDE (PIACENZA)
GHEZZI ANDREA (RENATE)
SANTINI CLAUDIO (RIMINI)
CATALDI RICCARDO (L.R. VICENZA)
GIAMMARRESI MATTIA (VIRTUS ENTELLA)

Redazione

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