Giudice Sportivo, dodicesima giornata: Antonini inibito fino al 28 novembre
Il comunicato della Lega Pro sulle decisioni del Giudice Sportivo.
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare della dodicesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società ASCOLI, AVELLINO, LECCO, PESCARA, TORRES, TRAPANI e VIRTUS ENTELLA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: – introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa.
Giudice Sportivo, le decisioni sulle società
SOCIETA’
AMMENDA € 1.200,00: ASCOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, undici petardi e tre fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze e, al termine della gara, un ulteriore petard all’esterno degli spogliatoi, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione ai modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 900,00: TRAPANI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 1° minuto del primo tempo, un petardo sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. al 43° minuto del primo tempo, in occasione del goal realizzato dalla squadra avversaria, un bicchiere di carta pieno di liquido sul terreno di gioco;
3. durante tutto il secondo tempo, circa trenta bicchieri di plastica pieni di liquido in direzione della porta della squadra avversaria, di cui circa una ventina si fermavamo fuori dal terreno di gioco vicino la porta, e circa una decina all’interno del terreno di gioco (questi ultimi venivano lanciati fuori dal portiere della squadra avversaria) senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione ai modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 800,00: PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 44° minuto del primo tempo, un petardo di media intensità nel recinto di gioco, e, al 10° e 50° minuto del secondo tempo, due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione ai modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 500,00: RENATE per avere i propri tesserati danneggiato parti dei servizi igienici dello spogliatoio loro riservato.Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 300,00: TRIESTINA A) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 20%), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al 37° e 79° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, in entrambe le circostanze ripetuto per due volte; B) per non avere assicurato l’erogazione dell’acqua calda negli spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale al termine della gara. Misura della sanzione in cumulo giuridico [€ 100,00 per la condotta sub A) e €200,00 per la condotta sub B)], in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
Giudice Sportivo, le decisioni sui dirigenti
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 14 NOVEMBRE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA: FRACCHIOLLA DOMENICO (GIUGLIANO) per avere, al 39° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari in quanto abbandonava l’area tecnica e pronunciava frasi irriguardose nei loro confronti e, per aver tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e del IV Ufficiale in quanto pronunciava frasi irriguardose nei confronti degli stessi per contestarne
l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchin aggiuntiva, r. IV Ufficiale).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 28 NOVEMBRE 2024 ANTONINI VALERIO (TRAPANI): A) per avere, al momento della segnalazione da parte del IV Ufficiale del tempo di recupero, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, scendeva dalla Tribuna e, portandosi nei pressi della panchina della propria squadra (nonostante non fosse inserito in distinta), si avvicinava al IV Ufficiale e proferiva nei confronti della Quaterna Arbitrale parole irriguardose e offensive per contestarne l’operato; B) per avere, reiterato il predetto comportamento in quanto, al termine della gara, si introduceva nel recinto di gioco e proferiva frasi irriguardose e offensive nei confronti della Quaterna Arbitrale per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,