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5ª giornata di Serie C, le decisioni del Giudice Sportivo relative alle gare del lunedì

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Il giudice sportivo ha emesso il suo comunicato relativo alle gare di lunedì della quinta giornata di serie C

Il giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal rappresentate dell’ A.i.A Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 24 settembre 2024 ha adottato diverse deliberazioni.

Pescara sulle ali dell’entusiasmo vista la prima posizione con 11 punti, e tifosi troppo caldi che portano alla squadra un’ammenda di 1500 euro a causa di alcuni petardi lanciati nel corso della partita; due provenienti dalla Curva Sud all 11° e al 54° minuto, altri due dalla Tribuna Adriatica Centrale. Uno di questi è esploso a 6/7 metri dall’assistente arbitrale.

Disordini tra Spal e Carpi che portano un’ammenda di 200 euro per la squadra di casa, dopo che il 40% dei suoi sostenitori nella curva Ovest ha intonato al minuto 53° un coro oltraggioso verso le forze dell’ordine.

Per la squadra avversaria 1000 euro per aver lanciato nel terreno di gioco un fumogeno, e due nel recinto di gioco provocando una bruciatura del telo di copertura di un LED pubblicitario.
Di seguito il comunicato ufficiale.

Il pallone della stagione 2024-2025
Il pallone della stagione 2024-2025 di Serie C, Lega Pro, www.lacasadic.com

Le decisioni del giudice sportivo

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 24 settembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 23 SETTEMBRE 2024 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società CARPI, PESCARA, RIMINI e SPAL, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori
come sopra descritto.

AMMENDA € 1.500,00

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato:
1. dal Settore Curva Sud, all’11° ed al 54 ° minuto, due petardi di media potenza che sono esplosi nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. dal Settore Tribuna Adriatica Centrale, due petardi di media potenza il primo dei quali è esploso nel recinto di gioco, al 14° minuto a circa 6/7 metri dall’Assistente Arbitrale n. 2, senza colpirlo, e l’altro al 56° minuto all’interno del recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la pericolosità del lancio operato nei pressi dell’Assistente Arbitrale n. 2) e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Assistente Arbitrale n. 2, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.000,00

CARPI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, prima dell’inizio della gara, un fumogeno sul terreno di gioco, senza provocare conseguenze, e due fumogeni nel recinto di gioco che provocavano la bruciatura del telo di copertura di un LED pubblicitario posto a bordo campo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 200,00

SPAL per avere alcuni dei suoi sostenitori (40%) presenti nel Settore Curva Ovest, intonato, al 53° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per due volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BALDINI MATTIA (PESCARA)
per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto si alzava dalla panchina, sbracciando per protestare nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).