Serie C, i provvedimenti disciplinari della 20esima giornata
Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo per il 20esimo turno di Lega Pro, nonché prima giornata del girone di ritorno.
Tornano, come di consueto, i provvedimenti disciplinari del Giudice Sportivo in seguito alla ventesima giornata del campionato di Serie C. Di seguito le decisioni sulle varie società, allenatori e giocatori.
La nota: “Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare della prima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AREZZO, AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO, CATANIA, CAVESE, LATINA, L.R. VICENZA, MONOPOLI, PADOVA, PERUGIA, PESCARA, POTENZA, RIMINI, SESTRI LEVANTE, TEAM ALTAMURA, TRENTO e TRAPANI hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da
questo Giudice di non particolare gravità;
– esposto striscioni nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa“.
Giudice sportivo, le decisioni sugli allenatori
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA MODICA GIACOMO (ACR MESSINA) per avere, al 22° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, applaudiva in modo ironico per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
CAMPAGNOLO ANDREA (CASERTANA) per avere, al 21° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva pronunciando frasi irrispettose ed offensive nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
ZOTTI CARLO (LECCO) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, in reazione alle offese ricevute da parte del SIG. PENZO DARIO, gli si avvicinava e proferiva a sua volta nei suoi confronti parole offensive venendo anche in contatto fisico con quest’ultimo. Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
FONTANA GAETANO (GUBBIO) per avere, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della
Quaterna Arbitrale in quanto protestava veementemente e ripetutamente nei loro confronti per
contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Assistente Arbitrale n. 1).
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)
CUSATIS GIOVANNI (ALCIONE MILANO)
DI CARLO DOMENICO (ASCOLI)
Giudice sportivo, i calciatori espulsi
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
PAOLUCCI LORENZO (AUDACE CERIGNOLA) per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto e irriguardoso, nei
confronti della Quaterna Arbitrale in quanto si avvicinava con fare minaccioso all’Arbitro, puntando il dito nella sua direzione, arrivando a pochi centimetri dal suo volto e proferendo all’indirizzo della Quaterna Arbitrale frasi irrispettose per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive e la riprovevolezza della condotta tenuta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
TOZZUOLO ALESSANDRO (GUBBIO) per avere, all’8° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
DALMAZZI ALESSANDRO (LUMEZZANE) per avere, al 9° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro, in quanto, a seguito di un fallo fischiato da quest’ultimo, applaudiva platealmente e pronunciava una frase irrispettosa e offensiva nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
ESEMPIO STEFANO (TURRIS) per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
FOSSATI MARCO EZIO (ALBINOLEFFE)
GECCHELE PIETRO (CALDIERO TERME)
ANGILERI ANTONY (MONOPOLI)
VARAS MARCILLO JONNATHAN KEVIN (PADOVA)
GIANNOTTI PASQUALE (TRENTO)