Turris, ufficiale la penalizzazione di un punto per irregolarità amministrative
La Turris è stata ufficialmente penalizzata di un punto per irregolarità amministrative. Oltre al club, sanzionato l’Amministratore Piedepalumbo
Ora è ufficiale: la Turris dovrà scontare un punto di penalizzazione dopo il patteggiamento per il caso Fideiussione. La decisione è stata comunicata dalla FIGC. Oltre al club campano è stato sanzionato anche Antonio Piedepalumbo. Quest’ultimo, ai tempi delle irregolarità amministrative che hanno penalizzato la Turris, ricopriva il ruolo di Amministratore Unico.
La Turris occupa la diciannovesima posizione in classifica. Il club campano ha raccolto 6 punti, che diventeranno 5. I corallini restano alla penultima posizione, a più due dal Taranto.
Una batosta per il club allenato da Mirko Conte. In un campionato così combattuto, ogni lunghezza è fondamentale per evitare lo spauracchio playout o diretta retrocessione.
La Turris è reduce da due sconfitte pesanti. 4-0 contro il Trapani e 0-3 contro il Cerignola nell’ultimo turno di campionato.
Il comunicato
COMUNICATO UFFICIALE N. 163/AA
− Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 193 pf 24 25 adottato nei confronti del Sig. Antonio PIEDEPALUMBO, e della società S.S. TURRIS CALCIO S.r.l., avente ad oggetto la
seguente condotta:
ANTONIO PIEDEPALUMBO, all’epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società S.S. Turris Calcio s.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’allegato A, par. 2, del Comunicato Ufficiale n. 255/A della F.I.G.C. del 14 giugno 2024, per aver lo stesso, entro il termine del 9 agosto 2024, omesso di prestare idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell’eccedenza rispetto ad Euro 1.000.000,00 dell’ammontare dei compensi lordi, fissi e variabili, dei calciatori tecnici e direttori sportivi tesserati per la società S.S. Turris Calcio s.r.l.;
S.S. TURRIS CALCIO S.r.l., per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo d’incolpazione era tesserato il Sig. Antonio Piedepalumbo, nonché per responsabilità propria ai sensi di quanto
previsto e disposto dall’allegato A, par. 2, del Comunicato Ufficiale n. 255/A della F.I.G.C. del 14 giugno 2024;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva,
formulata dal Sig. Antonio PIEDEPALUMBO in proprio e, in qualità di legale
rappresentante, per conto della società S.S. TURRIS CALCIO S.r.l.;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Antonio PIEDEPALUMBO, e di 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2024-2025 per la società S.S. TURRIS CALCIO S.r.l.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.